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Covid-19. Spostamenti da e per l’estero, nuova Ordinanza Ministro della Salute.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21A02379)

(GU Serie Generale n.92 del 17-04-2021)

Link ufficiale www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/17/21A02379/sg

Con Ordinanza del Ministro della Salute del 16 Aprile u.s, sono state dettate nuove prescrizioni in materia di spostamenti da/per l’estero, che rimarranno in vigore fino al prossimo 30 Aprile.

In particolare l’Ordinanza, ferme restando le limitazioni e i divieti previsti dall’art. 49 del DPCM del 2 marzo u.s., per gli ingressi in Italia di coloro che, negli ultimi 14 gg, hanno soggiornato/transitato in uno dei Paesi degli Elenchi C, D ed E dell’Allegato 20 del richiamato DPCM (quindi, attualmente, tutti i Paesi esteri ad esclusione dalla Repubblica di San Marino e del Vaticano), introduce:

  • l’obbligo di presentare al vettore al momento dell’imbarco, o a chiunque sia deputato ai controlli, la certificazione di essersi sottoposti a test molecolare o antigenico a mezzo di tampone, risultato negativo, nelle 48 h precedenti l’ingresso nel nostro Paese

Da tale adempimento sono esclusi:

  • il personale viaggiante e l’equipaggio dei mezzi di trasporto;
  •  i soggiorni brevi, entro 120 ore, per motivi di lavoro, salute o urgenza;
  •  i transiti con mezzo privato di durata non superiore a 36 ore;
  • i lavoratori transfrontalieri;
  •  il personale di imprese che si reca all’estero per un periodo non superiore a 120 ore, per motivi di lavoro;
  • gli alunni e studenti di corsi in altri Paesi.

In relazione al periodo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, previsto per gli ingressi dai Paesi a maggior rischio degli elenchi D ed E, l’Ordinanza ne ha ridotto la durata a 10 giorni introducendo, tuttavia, l’obbligo di effettuare un test a mezzo di tampone, al suo termine.

Sempre per gli arrivi dall’estero (ad eccezione di San Marino e Città del Vaticano), l’Ordinanza ha previsto l’obbligo di compilare - prima dell’ingresso in Italia -  uno specifico modulo di localizzazione, in formato digitalesecondo le modalità che verranno fissate con apposita circolare dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute. Di tale compilazione, occorrerà darne prova al vettore o a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli. In caso di impedimenti tecnologici, detta compilazione può essere sostituita dalla dichiarazione rilasciata al vettore e a chiunque sia deputato ai controlli, ai sensi dell’art. 50 comma 1 del DPCM 2 marzo u.s.

Per il Brasile, sono state aggiornate le disposizioni dell’Ordinanza del 13 febbraio u.s   (divieto di ingresso in Italia per tutti coloro che provengono dal Brasile o che vi abbiano soggiornato/transitato nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia) In ogni caso, dette condizioni non si applicano agli equipaggi e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto, fatto salvo l’obbligo di compilazione del modulo di localizzazione del passeggero digitale e l’obbligo di test a mezzo di tampone all’ingresso in Italia.

L’Ordinanza, infine, dispone che per gli spostamenti dalla regione del Tirolo, si applichi la disciplina generale prevista per l’Austria, con obbligo di test prima dell’ingresso in Italia (48 ore) e al termine del prescritto periodo di isolamento fiduciario di 5 giorni. Naturalmente, anche in questo caso vale l’esenzione per il personale viaggiante e gli equipaggi dei mezzi di trasporto, applicabile – come visto all’inizio – per gli ingressi dai Paesi degli elenchi C,D, E.

Per ulteriori informazioni, si rimanda alla lettura della pagina seguente del sito internet del Ministero della Salute, dove è possibile consultare anche l’Ordinanza del 16 aprile.. Clicca qui